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Art. 24 Violazione dell’obbligo d’indicare i prezzi al consumatore
1 Chiunque, intenzionalmente:55
è punito con una multa sino a 20 000 franchi.58 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 55 Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20126235; FF 2010 7073). 56 Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20126235; FF 2010 7073). 57 Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20126235; FF 2010 7073). 58 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). |