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Art. 103
Disposizioni penali completive, perseguimento penale, controllo penale 1Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d'esecuzione alla presente legge. 2Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 3Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale. |