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Art. 74
Ufficio nazionale di assicurazione 1Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune l'Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato di personalità giuridica propria. 2L'Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti:
3Il Consiglio federale disciplina:
4Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi esteri. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU2003222; FF20024093). |