Art. 79c
Liquidazione dei sinistri 1Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, i mandatari incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come pure l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d'indennizzo avanzate dalle parti lese:
2Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con pretese d'indennizzo concrete perviene all'organismo interpellato dalla parte lesa. 3Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli interessi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa. 1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU2003222; FF20024093). |