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Art. 1
Campo d’applicazione 1La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.1 2I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26–57a) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.2 3Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore, velocipedi e rimorchi, nonché dei loro componenti, si applica la legge federale del 12 giugno 20093 sulla sicurezza dei prodotti.4 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU20114925; FF 2010 3633 3645). |