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Art. 104
Avvisi 1La polizia e le autorità penali comunicano alle competenti autorità qualsiasi infrazione che può giustificare un provvedimento previsto nella presente legge. 2La polizia e le autorità penali comunicano all’Ufficio federale dei trasporti ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un’impresa di trasporto stradale attiva nel trasporto di viaggiatori o merci oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). |