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Art. 108
Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2017 Per i titolari di una licenza di condurre che si sono sottoposti a una visita di controllo di un medico di fiducia secondo l’articolo 15d capoverso 2 del diritto anteriore l’innalzamento del limite di età a 75 anni compiuti non comporta una riduzione dell’intervallo di due anni fra le visite. 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU19801509; FF1980I 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2807; FF 2017 3163 3311). |