Art. 12
Approvazione del tipo 1I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all’approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all’approvazione del tipo:
2I veicoli e gli oggetti sottoposti all’approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato. 3Il Consiglio federale può rinunciare all’approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se:
4Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l’esame, il rilevamento dei dati, l’approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU20022767, 20045053 art. 1 cpv. 1; FF19993837). |