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Art. 14a
Licenza per allievo conducente 1La licenza per allievo conducente è rilasciata se il richiedente:
2La prova di cui al capoverso 1 lettera b è fornita:
1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). |