|
Art. 15c
Durata di validità delle licenze di condurre 1Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata. 2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domiciliate all’estero. 3L’autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di condurre se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. 1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). |