|
Art. 15d
Accertamento dell’idoneità alla guida o della capacità di condurre 1Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, quest’ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:
2Dal compimento dei 75 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall’autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia.3 L’autorità cantonale può ridurre l’intervallo delle visite mediche se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. 3I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all’autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale oppure all’autorità di sorveglianza dei medici. 4Su richiesta dell’Ufficio AI, l’autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre. 5Se vi sono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, quest’ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare. 1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, la lett. a del cpv. 1 entra in vigore il 1° lug. 2014 (RU20126291, 20134669; FF20107455). BGE
141 II 220 (1C_492/2014) from 17. April 2015
Regeste: a Art. 16c Abs. 2 SVG; Kaskadensystem der Mindestentzugsdauern bei schweren Widerhandlungen. Die Mindestentzugsdauern nach einer schweren Widerhandlung verfolgen nicht nur einen warnenden, sondern auch einen sichernden Zweck (E. 3.2) und gelangen unabhängig von der Art des vorangegangenen Führerausweisentzugs zur Anwendung (E. 3.3). |