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Art. 16
Revoca delle licenze 1Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. 2Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 19701 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l’ammonimento del conducente.2 3Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell’articolo 100 numero 4 terzo periodo 34 4La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se:
5La licenza di circolazione viene revocata se:
1 RS741.03 |