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Art. 16cbis
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione commessa all’estero 1Dopo un’infrazione commessa all’estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se:
2Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all’estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone sul cui conto non figurano provvedimenti amministrativi nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (art. 89c lett. d), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all’estero nel luogo dell’infrazione. 2 |