Art. 19
Ciclisti 1I fanciulli che non hanno ancora compiuto sei anni possono circolare in velocipede su strade principali soltanto sotto la sorveglianza di una persona di almeno 16 anni.1 2Non possono circolare in velocipede le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L’autorità può vietare a queste persone di circolare in velocipede.2 3Nello stesso modo, il Cantone di domicilio può vietare la circolazione al ciclista, che l’ha messa in pericolo gravemente o più volte o che ha circolato in stato di ebrietà. Il divieto è di un mese al minimo.3 4I ciclisti, sulla cui idoneità alla circolazione esistono dubbi, possono essere sottoposti a un esame. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). |