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Art. 20
Altri veicoli Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni degli altri veicoli, considerando in particolare le esigenze dell’agricoltura e della selvicoltura. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1997, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU19981438; FF1997IV 982). |