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Art. 21
Conducenti di veicoli a trazione animale 1Può condurre veicoli a trazione animale chi ha compiuto 14 anni. 2Non possono condurre veicoli a trazione animale le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L’autorità può vietare a queste persone di condurre veicoli a trazione animale. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). |