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Art. 23
Provvedimenti amministrativi: procedura e durata 1Il rifiuto e la revoca d’una licenza di circolazione o d’una licenza di condurre, come anche il divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale devono essere notificati per iscritto all’interessato, con indicazione dei motivi. Di regola, prima della revoca della licenza di condurre e prima dell’assoggettamento a un divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale, l’interessato deve essere sentito. 2Un Cantone può proporre tali provvedimenti a quello competente, se viene a conoscenza di motivi che li giustificano: può parimente proporli alla Confederazione, se essa è competente. 3Qualora un provvedimento contro un conducente sia in vigore da cinque anni, l’autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta, prende una nuova decisione, in quanto l’interessato renda attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più. Se l’interessato ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da revocare deve essere consultato. BGE
97 I 604 () from 15. Oktober 1971
Regeste: Verwaltungsgerichtsbeschwerde: Zulässigkeit (Art. 101 lit. c/Art. 97 f. OG), Beschwerdelegitimation (Art. 103 OG). Der Entscheid des EJPD über den Nichtvollzug einer Administrativmassnahme nach SVG ist keine Vollstreckungsverfügung; er kann mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden. Die kantonale Polizeibehörde ist hierzu jedoch nicht legitimiert.
115 IB 152 () from 4. April 1989
Regeste: Widerruf eines Verwaltungsaktes. 1. Es verstösst nicht gegen Treu und Glauben, die Verfügung betreffend einen Führerausweisentzug zu ändern, dessen Dauer mit Art. 17 Abs. 1 lit. d SVG unvereinbar war (E. 1-3). 2. Der Grundsatz "ne bis in idem" ist hier nicht anwendbar (E. 4). |