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Art. 3
Competenza dei Cantoni e dei Comuni 1La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. 2I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un’autorità cantonale. 3La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. ...1 4Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.2 Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d’abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.3...45 5Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi. 6In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione. 1 Per. abrogato dal n. 73 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU20061069 2197; FF20013764). |