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Art. 33
Doveri verso i pedoni 1Il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata.1 2Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.2 3Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono. |