|
Art. 52
Manifestazioni sportive 1Le gare di velocità con veicoli a motore effettuate su circuito alla presenza di pubblico sono vietate. Il Consiglio federale può permettere singole eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a motore; decidendo, esso considera soprattutto le esigenze della sicurezza e dell’educazione stradali. 2Le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore e quelle con velocipedi sulle strade pubbliche abbisognano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono, salvo le escursioni. 3Il permesso può essere concesso solo se:
4L’autorità cantonale può permettere deroghe alle norme della circolazione, se sono state prese sufficienti misure di sicurezza. |