|
Art. 53a
Controlli del traffico pesante Per attuare le norme della legislazione stradale e conseguire gli obiettivi della legge dell’8 ottobre 19992 sul trasferimento del traffico i Cantoni svolgono controlli stradali del traffico pesante, tenendo conto del grado di rischio. 1 Introdotto dall’art. 6 n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico (RU20002864; FF19995092). Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU20075779; FF20055349). |