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Art. 57a
Polizia sulle autostrade 1Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) i Cantoni istituiscono settori di competenza al fine di assicurare un adempimento efficace dei compiti per il servizio di polizia.2 2La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini cantonali, al servizio d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull’area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente pei territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti. 3La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l’applicazione del suo diritto sono riservate. 4I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti dall’attività di polizia di un Cantone sul territorio dell’altro. Se, mancando l’accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali. 1 Originario art. 57bis. Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 1967, in vigore dal 1° set. 1967 (RU19671147; FF1966II 261). |