Art. 58
Responsabilità civile del detentore del veicolo a motore 1Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni. 2Se un infortunio della circolazione è cagionato da un veicolo a motore che non è in esercizio, il detentore è civilmente responsabile se la parte lesa prova che egli o persone per le quali è responsabile hanno commesso una colpa o che un difetto del veicolo ha contribuito a cagionare l’infortunio. 3Il detentore è civilmente responsabile, secondo l’apprezzamento del giudice, anche dei danni conseguenti all’assistenza prestata per infortuni in cui il suo veicolo a motore è coinvolto, per quanto egli sia civilmente responsabile dell’infortunio o l’assistenza sia stata prestata a lui stesso o ai passeggeri del suo veicolo. 4Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all’uso del veicolo a motore. |