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Art. 6
Pubblicità 1La pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l’attenzione degli utenti della strada, sono proibiti sulle strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi e in prossimità di esse. 2Il Consiglio federale può vietare qualsiasi pubblicità e altro annuncio sulle autostrade e sulle semiautostrade, come pure in prossimità di esse. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU19751257 1268 art. 1; FF1973II 1053). |