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Art. 61
Risarcimento fra detentori di veicoli a motore 1Se un detentore è vittima di lesioni corporali in un infortunio, nel quale sono coinvolti più veicoli a motore, i detentori di tutti i veicoli a motore coinvolti rispondono del danno in proporzione alla loro colpa, salvo che circostanze speciali, segnatamente il rischio d’esercizio dei veicoli, giustifichino un altro modo di ripartizione.1 2Un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto. 3Più detentori responsabili rispondono in solido del danno subìto da un altro detentore.2 |