Art. 62
Risarcimento e riparazione 1Il modo e la misura del risarcimento e l’attribuzione di una riparazione sono determinati secondo i principi del Codice delle obbligazioni1 concernenti gli atti illeciti. 2Se la persona uccisa o ferita aveva un reddito eccezionalmente elevato, il giudice può ridurre adeguatamente il risarcimento considerando tutte le circostanze. 3Le prestazioni effettuate alla parte lesa da un’assicurazione privata, i cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dal detentore, sono dedotte dal risarcimento, dovuto da questo, proporzionatamente ai premi da lui pagati, salvo che il contratto di assicurazione preveda un’altra soluzione. |