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Art. 64
Minimi d’assicurazione Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali l’assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU19751257 1857 n. III; FF1973II 1053). |