Art. 65
Azione diretta contro l’assicuratore. Eccezioni 1La parte lesa può agire direttamente contro l’assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d’assicurazione. 2Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 19081 sul contratto d’assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa. 3L’assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. L’assicuratore deve esercitare l’azione di regresso se il conducente ha cagionato un danno guidando in stato di ebrietà o di inattitudine alla guida, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4. L’entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica della persona nei confronti della quale è esercitata l’azione di regresso.2 |