Art. 66
Pluralità di parti lese 1Se le pretese delle parti lese superano la copertura stipulata nel contratto di assicurazione, il diritto dei singoli contro l’assicuratore è ridotto proporzionatamente al rapporto fra detta copertura e il totale delle pretese. 2La parte lesa che per prima promuove un’azione, come anche l’assicuratore convenuto, possono chiedere al giudice adito di invitare le altre parti lese a promuovere la loro azione entro un determinato termine davanti allo stesso giudice, indicando loro le conseguenze di una omissione. Il giudice adito decide sulla ripartizione, fra le parti lese, della prestazione dovuta dall’assicuratore. Nella ripartizione, le pretese avanzate nei termini stabiliti devono essere soddisfatte per prime, senza riguardo alle altre. 3L’assicuratore che, ignorando l’esistenza di altre pretese, ha pagato in buona fede a una delle parti lese una somma superiore alla quota che proporzionatamente le spettava, è liberato dai suoi obblighi verso le altre parti lese fino a concorrenza della somma pagata. |