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Art. 69
Rimorchi di veicoli a motore; veicoli rimorchiati 1Il detentore del veicolo a motore trainante è civilmente responsabile del danno cagionato dal rimorchio o dal veicolo rimorchiato; le disposizioni concernenti la responsabilità civile per i danni cagionati dai veicoli a motore si applicano per analogia. Se il veicolo rimorchiato è guidato da un conducente, il suo detentore e quello del veicolo trainante sono solidalmente responsabili. 2L’assicurazione del veicolo a motore trainante sopperisce anche alla responsabilità civile per i danni cagionati:
3I rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere messi in circolazione solo se è stata stipulata un’assicurazione completiva per il rimorchio che garantisca i minimi d’assicurazione per tutto il convoglio fissati dal Consiglio federale giusta l’articolo 64. 4La responsabilità civile del detentore del veicolo trainante per le lesioni personali subìte dai passeggeri di rimorchi, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati tra il veicolo trainante e il veicolo a motore rimorchiato sono disciplinate dalla presente legge. Per i danni materiali al rimorchio è civilmente responsabile il detentore del veicolo trainante giusta il Codice delle obbligazioni2. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU199171; FF1986III 185). |