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Art. 6a
Sicurezza dell’infrastruttura stradale 1Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’infrastruttura stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione. 2In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione emana prescrizioni riguardanti l’assetto e le caratteristiche dei passaggi pedonali. 3La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente ed elaborano un piano per il loro risanamento. 4La Confederazione e i Cantoni nominano una persona di contatto responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).2 1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, i cpv. 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° lug. 2013 (RU20126291; FF20107455). |
