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Art. 72
Manifestazioni sportive 1Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle gare con veicoli a motore o con velocipedi, la cui graduatoria è stabilita principalmente considerando la velocità raggiunta o per le quali è richiesta una velocità media superiore a 50 km/h. Esse sono parimente applicabili quando il percorso è chiuso alla circolazione. Il Consiglio federale può estendere le disposizioni del presente articolo ad altre manifestazioni sportive. 2Gli organizzatori sono civilmente responsabili del danno cagionato dai veicoli dei partecipanti o dai veicoli degli accompagnatori o da altri veicoli al servizio della manifestazione; le disposizioni sulla responsabilità civile dei detentori di veicoli a motore sono applicabili per analogia. 3La responsabilità civile per i danni subìti dai partecipanti e dai loro passeggeri, come anche dai veicoli al servizio della manifestazione non è disciplinata nella presente legge. 4Un’assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile degli organizzatori, dei partecipanti e degli ausiliari verso i terzi, come spettatori, altri utenti della strada e vicini. L’autorità che concede il permesso d’organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d’assicurazione; per le manifestazioni con veicoli a motore tale copertura non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell’assicurazione ordinaria.1 Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia. 5Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall’assicurazione ordinaria del veicolo a motore che l’ha cagionato, dal ciclista che l’ha cagionato o dalla sua assicurazione per la responsabilità civile privata, l’assicuratore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un’assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.2 1 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU20114925; FF20103633 3645). |