Art. 73
Veicoli a motore e velocipedi della Confederazione e dei Cantoni 1La Confederazione e i Cantoni, quali detentori di veicoli a motore, sono assoggettati alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile, ma non a quelle sull’obbligo dell’assicurazione. Non sono inoltre assoggettati all’obbligo dell’assicurazione i veicoli a motore per i quali la Confederazione garantisce come un assicuratore il risarcimento dei danni da essi cagionati. 3La Confederazione e i Cantoni liquidano conformemente alle disposizioni valide per le assicurazioni di responsabilità civile i sinistri causati dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai velocipedi di cui sono civilmente responsabili. Comunicano al centro d’informazione (art. 79a) i servizi competenti per la liquidazione.2 |