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Art. 76a
Finanziamento ed esecuzione 1Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell’esborso giusta gli articoli 74, 76, 79a e 79d.2 2L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).3 3Gli assicuratori di responsabilità civile degli autoveicoli riscuotono i contributi con i premi.4 4La Confederazione, le sue aziende e i suoi istituti sono esonerati dall’obbligo di contribuire. I Cantoni detentori di veicoli a motore, che non soggiacciono all’obbligo d’assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 1), sono tenuti a pagare il contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati. 5Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le basi di calcolo del contributo e la procedura d’approvazione. 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU19801509; FF1980I 469). Vedi anche l’art. 108, qui di seguito. |