|
Art. 77
Veicoli non assicurati 1Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l’assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d’assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore.1 I Cantoni sono civilmente responsabili, nella stessa misura, se omettono di revocare la licenza di circolazione e di ritirare le targhe di controllo entro 60 giorni dalla notificazione fatta dall’assicuratore conformemente all’articolo 68 oppure dopo che il detentore abbia informato di aver ritirato definitivamente il veicolo dalla circolazione.2 2Il Cantone o il suo assicuratore ha diritto di regresso verso il detentore che non poteva, in buona fede, ritenere di essere coperto dall’assicurazione prescritta. 3Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confederazione.3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU20114925; FF20103633 3645). BGE
94 IV 81 () from 3. Mai 1968
Regeste: 1. 1. Art. 96 Ziff. 1 Abs. 1 und Ziff. 2 SVG. Nach beiden Bestimmungen ist strafbar, wer ein nach Art. 16 VVV provisorisch immatrikuliertes Motorfahrzeug nach Ablauf der im Fahrzeugausweis angegebenen Gültigkeitsdauer führt (Erw. 1). 2. Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2 SVG. Diese Bestimmung darf nicht dazu dienen, gesetzliche Strafdrohungen zu entwerten oder abzuschwächen (Erw. 2). |