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Art. 79b
Mandatari per la liquidazione dei sinistri 1Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore devono designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Paese appartenente allo Spazio economico europeo. Ne comunicano il nome e l’indirizzo ai centri d’informazione di questi Paesi e al centro d’informazione di cui all’articolo 79a. 2Il Consiglio federale può obbligare gli istituti d’assicurazione di cui al capoverso 1 a designare mandatari per la liquidazione dei sinistri in altri Paesi. 3I mandatari per la liquidazione dei sinistri sono persone fisiche o giuridiche che rappresentano, nel proprio Paese d’attività, gli istituti d’assicurazione con sede in altri Paesi. Essi provvedono conformemente all’articolo 79c al trattamento e alla liquidazione delle richieste d’indennizzo presentate dalle parti lese residenti nel loro Paese d’attività nei confronti degli istituti d’assicurazione da loro rappresentati. 4Essi devono:
5Essi possono esercitare la loro attività per conto di uno o più istituti d’assicurazione. 1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU2003222; FF20024093). |