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Art. 79e
Reciprocità 1Gli articoli 79a–79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità. 2La FINMA pubblica l’elenco degli Stati che accordano la reciprocità.2 1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU2003222; FF20024093). |