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Art. 8
Costruzione ed equipaggiamento 1Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 2Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell’uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili.1 3Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall’uso militare dei veicoli. 1 Per. introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU20034487; FF20011477). |