|
Art. 81
Assicurazione militare Se una persona assoggettata all’assicurazione militare è uccisa o ferita da un veicolo militare, la Confederazione risarcisce i danni esclusivamente secondo la legge federale del 19 giugno 19922 su l’assicurazione militare. 1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 19 giu. 1992 sull’assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU19933043; FF1990III 185). |