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Art. 89l
Trattamento dei dati 1I servizi seguenti trattano i dati del sistema d’informazione:
2I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi agli incidenti di loro competenza. 3Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo. |