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Art. 90
Infrazione alle norme della circolazione 1È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. 2È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. 3È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. 4Il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:
5L’articolo 237 numero 2 del Codice penale2 non è applicabile in questi casi. |