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Art. 90a
Confisca e realizzazione di veicoli a motore 1Il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a motore se:
2Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l’utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali. 1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). |