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Art. 92
Inosservanza dei doveri in caso d’incidente 1È punito con la multa chiunque, in caso d’incidente, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge. 2È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente che si dà alla fuga dopo avere ucciso o ferito una persona in un incidente della circolazione. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). |