|
Art. 3
Competenza dei Cantoni e dei Comuni 1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. 2 I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un’autorità cantonale. 3 La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. ...14 4 Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.15 Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d’abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.16...17 18 5 Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi. 6 In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione. 14 Per. abrogato dal n. 73 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200610692197; FF 20013764). 15 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034487; FF 20011477). 16Nuovo testo del per. giusta il n. 73 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200610692197; FF 20013764). 17Per. introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Abrogato dal n. 73 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200610692197; FF 20013764). 18Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° ago. 1984 (RU 1984 808; FF 1982 II 835, 1983 I 717). |