Art. 5
Segnali e demarcazioni 1 Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio svizzero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni. 2 Non è necessario indicare con segnali o demarcazioni le strade e gli spiazzi manifestamente riservati all’uso privato o a scopi speciali. 3 Per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale; essi devono essere collocati solo dalle autorità competenti o con l’approvazione di queste. |