Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 101
Infrazioni commesse all’estero 1 Chiunque, all’estero, commette un’infrazione alle norme della circolazione o un’altra infrazione connessa alla circolazione, per la quale il diritto federale commina una pena privativa della libertà, ed è punibile secondo il diritto straniero, è perseguito nella Svizzera, a istanza delle competenti autorità straniere, in quanto risieda e dimori nella Svizzera e non accetti la giurisdizione penale straniera. 2 Il giudice applica le disposizioni penali, ma non pronuncia pene privative della libertà, se il diritto del luogo dove l’infrazione è stata commessa non ne commina. |