Art. 16a58
Ammonimento o revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione lieve 1 Commette un’infrazione lieve chi:
2 Dopo un’infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo. 3 La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi. 4 Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento. 58 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20022767, 2004 2849; FF 1999 3837). 59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2012 6291, 2015 2583; FF 20107455). 60 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 20107455). |