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Art. 57a132
Polizia sulle autostrade 1 Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) i Cantoni istituiscono settori di competenza al fine di assicurare un adempimento efficace dei compiti per il servizio di polizia.133 2 La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini cantonali, al servizio d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull’area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente pei territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti. 3 La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l’applicazione del suo diritto sono riservate. 4 I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti dall’attività di polizia di un Cantone sul territorio dell’altro. Se, mancando l’accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali. 132Originario art. 57bis. Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 1967, in vigore dal 1° set. 1967 (RU 1967 1147; FF 1966 II 261). 133 Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349). |