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Art. 59
Attenuazione o esclusione della responsabilità civile 1 Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l’infortunio. 2 Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l’infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze. 3 ...140 4 È determinata secondo il Codice delle obbligazioni141:
140Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571857n. III; FF 1973 II 1053). 142Nuovo testo giusta l’art. 54 n. 2 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1974). 143[RU 1986 1974; 1994 2290n. V; 1995 3517 n. I 10, 4093all. n. 13; 1998 2856. RU 2009 5597n. III]. Vedi ora la L del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1). |