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Art. 65
Azione diretta contro l’assicuratore. Eccezioni 1 La parte lesa può agire direttamente contro l’assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d’assicurazione. 2 Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908152 sul contratto d’assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa. 3 L’assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. L’assicuratore deve esercitare l’azione di regresso se il conducente ha cagionato un danno guidando in stato di ebrietà o di inattitudine alla guida, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4. L’entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica della persona nei confronti della quale è esercitata l’azione di regresso.153 153 Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 20107455). |